Art. 11
In vigore dal 28 ott 1961
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono già esami filiali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine dei corsi di cui alle lettere a), b) e c), del precedente le alunne conseguono un attestato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1952#art-11