Art. 3
In vigore dal 28 ott 1961
Presso l'Istituto potranno essere istituiti:
a) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;
b) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;
d) corsi preparatori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1952#art-3