Art. 1

In vigore dal 28 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato. A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale "Vittorio da Feltre" di Roma è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale commerciale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1952#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Istituzione di un istituto professionale femminile di Stato in Roma. — Testo vigente | Portale Normativo