Art. 9
In vigore dal 28 ott 1961
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; materie di cultura commerciale, tecnica ed economica; materie tecniche; lingue estere; dattilografia; stenografia; pratica professionale; religione; educazione fisica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-10;1952#art-9