Art. 3

In vigore dal 31 lug 1960
I vincitori dei concorsi cui spettino i posti riservati di cui al precedente articolo, potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 1960 GRONCHI TAMBRONI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1960 Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 52. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-23;671#art-3

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