Art. 2

In vigore dal 31 lug 1960
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di disporre, anche in deroga alle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, che le Amministrazioni dello stato bandiscano concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da riservare ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove di esame previste dall' del presente decreto. I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'Amministrazione per i successivi concorsi riservati ai candidati di cui al precedente comma.
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Art. 2 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi. — Testo vigente | Portale Normativo