Art. 1

In vigore dal 31 lug 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta: . I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell' del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame, scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana. Per l'espletamento delle prove scritte ed orali inerenti ai concorsi di cui sopra le Commissioni di esame saranno assistite da esperti docenti della lingua tedesca.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-23;671#art-1

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