Art. 3
In vigore dal 26 ott 1961
Alle istituzioni di cui all', si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella XI annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1960
GRONCHI
MEDICI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1935#art-3