Art. 2
In vigore dal 26 ott 1961
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui al precedente , sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1935#art-2