Art. 1
In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1960 vengono istituiti i seguenti Istituti tecnici commerciali e per geometri:
PIEMONTE
Cuneo
Alba: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
Novara
Arona: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
Vercelli
Varallo Sesia: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
VENETO
Verona
Verona: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
EMILIA-ROMAGNA
Bologna
Bologna: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
TOSCANA
Firenze
Prato: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
CAMPANIA
Salerno
Sapri: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
PUGLIA
Bari
Canosa di Puglia: Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
SICILIA
Siracusa
Noto: Istituto tecnico per geometri.
SARDEGNA
Sassari
Olbia: Sezione per geometri presso l'Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1935#art-1