Art. 3

In vigore dal 18 lug 1961
Alle istituzioni di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1960 - GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 178. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1915#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo