Art. 2

In vigore dal 18 lug 1961
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all' sono indicati nelle tabelle A, B e C annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Art. 2 Istituzione di quindici Istituti tecnici industriali (Piemonte, Veneto ed altre Province). — Testo vigente | Portale Normativo