Art. 1

In vigore dal 18 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1960 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali: PIEMONTE 1) Alessandria: per meccanici. VENETO 2) Treviso: per meccanici. FRIULI - VENEZIA GIULIA 3) Gorizia: per meccanici. EMILIA - ROMAGNA 4) Ferrara per chimici industriali. TOSCANA 5) Arezzo: per chimici industriali; 6) Massa: per meccanici. UMBRIA 7) Perugia; per chimici industriali; MARCHE 8) Ancona: per meccanici; 9) Ascoli Piceno: per chimici industriali; 10) Urbino: per meccanici. ABRUZZI E MOLISE 11) Pescara: per meccanici. CAMPANIA 12) Salerno: per meccanici. PUGLIA 13) Brindisi: per telecomunicazioni; 14) Lecce: per meccanici. SICILIA 15) Ragusa: per chimici industriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1915#art-1

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