Art. 1
1 / 3In vigore dal 18 lug 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1960 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
PIEMONTE
1) Alessandria: per meccanici.
VENETO
2) Treviso: per meccanici.
FRIULI - VENEZIA GIULIA
3) Gorizia: per meccanici.
EMILIA - ROMAGNA
4) Ferrara per chimici industriali.
TOSCANA
5) Arezzo: per chimici industriali;
6) Massa: per meccanici.
UMBRIA
7) Perugia; per chimici industriali;
MARCHE
8) Ancona: per meccanici;
9) Ascoli Piceno: per chimici industriali;
10) Urbino: per meccanici.
ABRUZZI E MOLISE
11) Pescara: per meccanici.
CAMPANIA
12) Salerno: per meccanici.
PUGLIA
13) Brindisi: per telecomunicazioni;
14) Lecce: per meccanici.
SICILIA
15) Ragusa: per chimici industriali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-22;1915#art-1