Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 96
T U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 89
In vigore dal 23 mar 1990
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000.
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 10.000 a lire 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.
Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 20.000 I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali,
sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa
fino a lire 20.000
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-96