Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 93

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86

In vigore dal 26 mar 2004
Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale,... o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-93

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