Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 88

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79

In vigore dal 8 lug 1960
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-88

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