Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 87
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78
In vigore dal 8 lug 1960
Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà, degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000.
La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 50.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-87