Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IX
Art. 101
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 94
In vigore dal 8 lug 1960
Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.
Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-101