Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IX

Art. 102

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95

In vigore dal 31 lug 1980
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni. Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Note all'articolo

  • La Corte costituzionale con sentenza 17 - 23 luglio 1980, n. 121 (in G.U. 1a s.s. 30/7/1980, n. 208) ha dichiarato " la illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali)".

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