Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Sez. III
Art. 35
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e Legge 23 marzo 1956, n 136, art. 22
In vigore dal 31 lug 2021
La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell', l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso L'Ufficio centrale.
Tale designazione potrà essere comunicata entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-35