Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. II

Art. 31

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29

In vigore dal 16 set 2010
Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all', n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro l'ottavo giorno precedente l'elezione. Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-31

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