Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliSez. III

Art. 33

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20

In vigore dal 26 dic 2012
La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono; b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa; c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell' della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell', o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza; d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell' del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell' del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista; e) ricusa, le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell' del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell', appositamente convocati. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista. La commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

Note all'articolo

  • Il D.L. 16 marzo 1995, n. 72, convertito, senza modificazioni, dalla L. 15 maggio 1995, n. 169 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'articolo 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole: ", entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,"".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-33

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