Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IVSez. I

Art. 25

T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24

In vigore dal 8 lug 1960
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo