Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IV›Sez. I
Art. 24
T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11
In vigore dal 8 lug 1960
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-24