Art. 24 · T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11
Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunaliCapo IVSez. I

Art. 24

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T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 23, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 11

In vigore dal 8 lug 1960
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.
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