Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali›Capo IV›Sez. I
Art. 25
26 / 118T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 24
In vigore dal 8 lug 1960
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570#art-tul-25