Art. 4
In vigore dal 19 lug 1960
I versamenti dei contributi previsti dal precedente verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1960
GRONCHI
MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 94. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;607#art-4