Art. 3
In vigore dal 19 lug 1960
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno o risultino comunque insufficienti i contributi previsti dalla convenzione il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà dal servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;607#art-3