Art. 3

In vigore dal 19 lug 1960
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno o risultino comunque insufficienti i contributi previsti dalla convenzione il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà dal servizio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;607#art-3

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Art. 3 Tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, destinato all'insegnamento di radiologia in quello di igiene presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo