Art. 2

In vigore dal 19 lug 1960
Il contributo anno complessivo di L. 3.680.000 previsto dall' della convenzione viene destinato per L. 3.080.000 al mantenimento del posto e per L. 600.000 alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potrà spettare al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;607#art-2

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Art. 2 Tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1814, destinato all'insegnamento di radiologia in quello di igiene presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo