Art. 2
In vigore dal 19 lug 1960
Il contributo anno complessivo di L. 3.680.000 previsto dall' della convenzione viene destinato per L. 3.080.000 al mantenimento del posto e per L. 600.000 alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potrà spettare al titolare del posto stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;607#art-2