Art. 3
In vigore dal 17 ago 1961
Il contributo annuo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto suddetto, è fissato nella misura di L. 11.290.000 e graverà sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1960
GRONCHI -
MEDICI - SPATARO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 168. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;1927#art-3