Art. 1

In vigore dal 17 ago 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta, la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1967, concernente la trasformazione della Scuola pratica di agricoltura di Caltagirone la Scuola tecnica agraria statale; Veduta la legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, con la quale è stata approvata la convenzione stipulata il 15 giugno 1957 tra il Ministero della pubblica istruzione e la Regione siciliana relativa all'assunzione da parte dello Stato della gestione dell'istituto tecnico agrario di Caltagirone, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58; Considerato che l'Istituto tecnico agrario di Caltagirone funziona di fatto, quale istituto statale, dal 1 ottobre 1957; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1957, è istituito in Caltagirone un Istituto tecnico agrario statale. Con la stessa decorrenza è soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Caltagirone. I locali e tutto quanto costituisce il patrimonio e le dotazioni della Scuola soppressa, vengono destinati all'istituzione del nuovo Istituto ai sensi dell'art. 22 della legge 15 giugno 1931, n. 889. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso, sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;1927#art-1

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