Art. 2

In vigore dal 17 ago 1961
All'istituzione di cui ai precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, ai. 739. Al mantenimento dell'istituto contribuisce ai sensi dell' della legge della Regione siciliana 5 aprile 1958, n. 8, l'Amministrazione regionale nella misura annua di L. 25.000.000.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-04-27;1927#art-2

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Art. 2 Istituzione in Caltagirone di un Istituto tecnico agrario. — Testo vigente | Portale Normativo