Art. 4

In vigore dal 14 mag 1960
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1960 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1960 Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 245. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-02;344#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "Tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo