Art. 2

In vigore dal 14 mag 1960
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-02;344#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "Tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Parma. — Testo vigente | Portale Normativo