Art. 1
In vigore dal 14 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 3 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-03-02;344#art-1