Art. 1

In vigore dal 14 mag 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 3 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.
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