Art. 3
In vigore dal 27 feb 1960
L'applicazione dei contributi di cui trattasi, nelle misure indicate nei precedenti comma, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1960
GRONCHI
SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;54#art-3