Art. 3

In vigore dal 27 feb 1960
L'applicazione dei contributi di cui trattasi, nelle misure indicate nei precedenti comma, ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello corrente alla data del 31 dicembre 1959. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1960 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 86. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;54#art-3

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Art. 3 Determinazione delle misure del contributo per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati e dei contributi integrativi per le assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo