Art. 1
In vigore dal 27 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 15, comma primo, secondo e terzo;
16, comma primo e secondo; 17, comma secondo e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Visto l' della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Visti gli articoli 5, comma terzo, e 6, comma primo, della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 372 e n. 374;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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La misura del contributo, dovuto per l'anno 1960 dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, è stabilita in ragione del 15,75 per cento della retribuzione, di cui il 10,50 per cento a carico dei datori di lavoro ed il 5,25 per cento a carico dei lavoratori.
L'aliquota complessiva del 15,75 per cento di cui al precedente comma comprende anche l'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, occorrente per fronteggiare gli oneri derivanti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dall'applicazione del precetto contenuto nell'art. 5, comma secondo, lettera a), della legge 4 agosto 1955, n. 692.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;54#art-1