Art. 2

In vigore dal 27 feb 1960
Le misure dei contributi integrativi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, dovuti per l'anno 1960 dai datori di lavoro, sono stabilite, rispettivamente, in ragione del 2,30 per cento e del 2 per cento della retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-02;54#art-2

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