Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SETTIMO

Art. 41

In vigore dal 14 giu 1960
La domanda di iscrizione ai successivi anni di corso deve essere presentata dal 1 agosto al 5 novembre incluso, alla segreteria, corredata della ricevuta dell'eseguito pagamento dei contributi e della prima rata delle tasse e sopratasse, secondo quanto è stabilito col regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. Il direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di iscrizione presentate anche dopo il detto termine, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre.
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Art. 41 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo