Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo QUINTO
Art. 37
In vigore dal 14 giu 1960
Il personale assistente, addetto all'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, si distingue in:
a) assistenti non di ruolo;
b) assistenti, volontari.
Gli assistenti collaborano sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, alla attività didattica ed a quella addestrativa.
Il Consiglio di amministrazione, in rapporto alle disponibilità di bilancio, determina annualmente, sentito il Consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti non di ruolo che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento.
Detto contingente non potrà in ciascun anno superare le otto unità.
Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali, per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione è disposta dal Consiglio direttivo.
L'assistente non di ruolo è nominato dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente è stato assegnato, sentito il Consiglio di amministrazione.
All'assistente non di ruolo sarà corrisposta una retribuzione che nomi potrà essere superiore a quella prevista per gli assistenti incaricati dall' della legge 18 marzo 1958, n. 349.
Gli assistenti volontari sono nominati dal direttore su proposta del professore ufficiale della materia e sentito il Consiglio direttivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-37