Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SECONDO

Art. 13

In vigore dal 14 giu 1960
Il direttore dell'Istituto: a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto; b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, i diplomi ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati; c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche Amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni; d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza; e) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti, e sul personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti; f) riferisce al Consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto; g) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori nei termini stabiliti dal presente statuto e per la durata di giorni quindici all'altro personale; h) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni; i) convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio dei professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni. Al direttore può essere assegnata un'indennità di carica il cui importo, fissato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, non potrà essere superiore a quello stabilito per i direttori degli Istituti universitari statali con una sola Facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-13

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Art. 13 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo