Statuto Istituto superiore educazione fisica di NapoliTitolo SECONDO

Art. 8

In vigore dal 14 giu 1960
Il Consiglio di amministrazione, oltre le attribuzioni che gli sono deferite dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione superiore: 1) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto; 2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; 3) prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro; 4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Ente; 5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura che eccedono la durata di tre anni; 6) provvede alla nomina dei professori, all'assunzione del personale amministrativo e subalterno con l'osservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente statuto; 7) delibera, su proposta del direttore e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del dirigente tecnico, scelto fra i professori incaricati degli insegnamenti di teoria e metodologia delle attività motorie e di legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportiva assistenziale; 8) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi; 9) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche; 10) delibera, per quanto riguarda la spesa, all'assunzione degli insegnanti delle attività tecnico-addestrative; 11) delibera, relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale di qualsiasi genere, con la osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto; 12) delibera sugli appalti e sui lavori in economia; 13) delibera le norme ed i regolamenti interni necessari per l'andamento dell'Istituto; 14) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'andamento dell'Istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e miglioramenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-8

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Art. 8 Pareggiamento dell'istituto superiore di educazione fisica di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo