Statuto Istituto superiore educazione fisica di Napoli›Titolo SETTIMO
Art. 44
In vigore dal 14 giu 1960
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono essere ammessi all'esame di concorso per la iscrizione all'Istituto qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione a corsi universitari oppure dell'abilitazione magistrale o un titolo di studio equipollente e presentino gli altri documenti di cui all' del presente statuto.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarità e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-02-01;476#art-sis-44