Art. 5
In vigore dal 26 ott 1961
Gli Istituti tecnici femminili di cui all' sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro funzionamento in via sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1960
GRONCHI
MEDICI - SEGNI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 60. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;1934#art-5