Art. 1
In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1951, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla istituzione di Istituti tecnici femminili nelle località in cui tali Istituiti hanno già funzionato a corso completo in via sperimentale negli anni decorsi;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituito in Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate:
1) Gorizia
2) Modena
3) Perugia
4) Torino
5) Vicenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-01-18;1934#art-1