Art. 1

In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in Istituti tecnici femminili; Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1951, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili; Ritenuta l'opportunità di procedere alla istituzione di Istituti tecnici femminili nelle località in cui tali Istituiti hanno già funzionato a corso completo in via sperimentale negli anni decorsi; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1960 è istituito in Istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate: 1) Gorizia 2) Modena 3) Perugia 4) Torino 5) Vicenza.
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