Art. 4

In vigore dal 26 ott 1961
Alle istituzioni di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 729. I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella B, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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