StatutoTitolo VIII

Art. 49

In vigore dal 8 lug 1960
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 novembre di ciascun arido ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 49 Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo