Statuto›Titolo VIII
Art. 48
In vigore dal 8 lug 1960
Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede:
a) con un contributo annuo della provincia di Torino;
b) con un contributo annuo del comune di Torino;
c) con un contributo annuo della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino;
d) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;
e) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri enti pubblici e privati;
f) con i proventi di diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, Istituto può eseguire ed essere chiamato a compiere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-48