Art. 49
StatutoTitolo VIII

Art. 49

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In vigore dal 8 lug 1960
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 novembre di ciascun arido ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-49